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Richiesta di divorzio

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É la richiesta allo scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugi.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.


A chi è rivolto

Ai coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;

Descrizione

É la richiesta allo scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugi.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.

Come fare

1) Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;

2) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
3) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
4) Se il matrimonio non è stato consumato;
5) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;

1) Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;

2) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
3) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
4) Se il matrimonio non è stato consumato;
5) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;


Cosa serve

Divorziare

Cosa si ottiene

Richiesta di divorzio

Tempi e scadenze

Nessuno

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Riferimenti Normativi

Legge 01.12.1970, n. 898.

Condizioni di servizio

Nessun costo, tranne l'onorario degli avvocati. Se però sussite l'impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgervi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che assegnerà un avvocato d'ufficio.

Contatti

Demografici
Indirizzo: Piazza dei Caduti, 1

Telefono:
0123.40201
Email:
anagrafe.segre@comune.traves.to.it
PEC:
traves@cert.ruparpiemonte.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 03/10/2023


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