Documenti di viaggio per minori
A decorrere dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente).
Da tale data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori che rimangono comunque validi per il solo titolare fino alla loro naturale scadenza.
Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14.
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
N.B. Fino al 26 giugno 2012 il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio, dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido.
Il minore può viaggiare:
- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore;
- con la carta d'identità all'interno dell'Unione Europea e negli stati che ne riconoscono la validità;
- fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art. 7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare);
- fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni (purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009);
Validità del passaporto per minori
- Da 0 a 3 anni: validità 3 anni
- Da 3 a 18 anni: validità 5 anni
Come richiedere il passaporto per minori
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
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